
Storie di matrimoni celebrati ma mai esistiti
Dalla nostra redazione, l’Avvocato Federica Brondoni
In questi giorni si è fatto un gran parlare, alla televisione e sui giornali, della richiesta di annullamento di matrimonio davanti alla Sacra Rota avanzata nei confronti della moglie da un noto calciatore dell’Inter. L’ennesimo calciatore che si sposa troppo giovane, diventa ricco e famoso, e poi si separa – han pensato in molti.
In realtà, lo scenario non è esattamente questo, in quanto l’annullamento da parte della Sacra Rota e la separazione davanti al Tribunale civile sono due cose assai diverse. Vediamo perché.
Innanzitutto, è diversa l’autorità avanti a cui la domanda viene proposta. La Sacra Rota, infatti, che dal nome parrebbe una corte ordalica presieduta da Mago Merlino, altro non è che il Tribunale della Rota Romana, ovvero il tribunale ordinario della Santa Sede, che applica ovviamente il diritto canonico (a differenza dei Tribunali ordinari che applicano le leggi dello Stato italiano) e che, come nel caso del calciatore citato, è chiamato a pronunciare l’annullamento del matrimonio concordatario, ossia di quello celebrato in chiesa.
Si chiama matrimonio “concordatario” in quanto nel 1929 lo Stato italiano aveva stipulato un Concordato con il Vaticano (poi rinnovato nel 1985), in base al quale, a certe condizioni, si sanciva l’impegno a riconoscere effetti civili al matrimonio canonico trascritto nei registri dell’anagrafe (ecco perché, se ci si sposa in chiesa, agli sposi viene data lettura di alcuni soporosi articoli del codice civile).
Quando è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio celebrato in chiesa? I casi sono ben delineati dal diritto canonico. Tra i più frequenti ci sono la mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi, l’errore sulla persona o sulle qualità del coniuge (ad esempio, quando in seguito a menzogne gravi si capisce che la lei o il lui della situazione non era così sincero come appariva), la violenza fisica o il timore, l’impotenza sessuale, nonché l’ipotesi – molto nota – della mancata “consumazione” del matrimonio. Ulteriore caso è quello dell’esistenza di un matrimonio precedente in capo ad uno dei coniugi: è questo, ad esempio, il motivo in base a cui qualche anno fa Valeria Marini ha ottenuto l’annullamento delle nozze contratte con Giovanni Cottone, il quale si era dimenticato di avvisare la Valeriona nazionale di essersi già sposato in chiesa con un’altra donna….ops!
Le pratiche di annullamento non sono poche, se si pensa che nel 2017 solo davanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo sono state presentate ben 224 istanze. Con l’ascesa al soglio pontificio di Papa Francesco, poi, i costi ed i tempi della giustizia canonica (prima riservata a chi se la poteva permettere) sono diventati molto simili a quelli della giustizia italiana.
Ma perché un uomo o una donna dovrebbero preferire annullare il matrimonio davanti alla Sacra Rota, piuttosto che ottenere la separazione e poi il divorzio da parte di un tribunale civile? Le ragioni sono varie. In primo luogo si può trattare di una scelta di fede: per alcune persone è essenziale emendare l’errore commesso nel fare una promessa davanti a Dio. Inoltre, come noto, l’ammissione ai sacramenti dei divorziati non è possibile e ciò può rappresentare un grosso impedimento per un cattolico praticante (che, ad esempio, non può fruire dell’eucarestia durante la messa).
Altre volte, si tratta di uno strumento che consente di eludere gli impegni economici nei confronti dell’ex coniuge. Infatti, ottenuta la dichiarazione di nullità da parte della Sacra Rota, il matrimonio si considera addirittura come se non fosse mai stato celebrato. Per tale motivo, chi ottiene l’annullamento non è tenuto a corrispondere alcun assegno di mantenimento all’ex coniuge economicamente più debole, perché la decisione della Sacra Rota fa sì che si ritenga che non sia mai venuto ad esistenza alcun valido matrimonio, e dunque viene meno il titolo in base al quale il mantenimento sarebbe dovuto. Come dire: matrimonio? quale matrimonio?!
Nella separazione, invece, il vincolo coniugale si attenua per poi cessare definitivamente col divorzio, ma il matrimonio come atto giuridico venuto ad esistenza prima della sentenza di divorzio non viene messo in discussione nella sua esistenza come fatto storico, il che dà diritto alla parte economicamente debole – secondo la legge italiana – di ottenere un assegno di mantenimento, se ne ricorrono i presupposti.
“E ma è troppo comodo, così!”, verrebbe da pensare. Un po’ si, effettivamente. C’è da dire, però, che se si superano i tre anni di convivenza a seguito del matrimonio, l’annullamento del matrimonio da parte della Chiesa non può essere riconosciuto dall’ordinamento italiano. E ciò a tutela delle persone coinvolte in unioni – almeno in apparenza – più consolidate.
Sono fatti salvi in ogni caso, invece, i diritti (anche al mantenimento) dei figli nati all’interno del rapporto di coniugio, anche se dichiarato nullo dalla Sacra Rota. E questo succede perché, in sede di delibazione della sentenza di annullamento mediante un provvedimento della nostra Corte d’Appello che si chiama exequatur(letteralmente, “si esegua!”, necessario per riconoscere validità nel nostro ordinamento ad una sentenza in qualche modo “straniera”), occorre che non vengano adottati provvedimenti contrari all’ordine pubblico, quale sarebbe una sentenza secondo la quale i genitori fossero dispensati dal mantenimento e dalla cura dei figli. Anche se nati in costanza di un matrimonio che, per la legge della Chiesa – ma per fortuna non per quella degli uomini – misteriosamente non è mai esistito.